sabato 16 aprile 2016

DISEGNO DI LEGGE CYBERBULLISMO

DISEGNO DI LEGGE Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.
Art. 2.
(Tutela della dignità del minore)
1. Ciascun genitore o, comunque, il soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento, una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3.
(Piano di azione integrato)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte: rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete. Detto codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.
Senato della Repubblica Pag. 10
DDL S. 1261 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1261
Art. 4.
(Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.
2. Gli uffici scolastici regionali garantiscono la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo.
3. L'educazione all'uso consapevole della rete assume carattere di continuità curricolare tra i diversi ordini di scuola e in modo particolare tra la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1.
Art. 5.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)
1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza semestrale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo con specifiche verifiche dei sistemi di segnalazione di cui all'articolo 2.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e prevenzione e contrasto al cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 180.000 euro per l'anno 2014, 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 180.000 euro per l'anno 2014, 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. (Ammonimento)
1. Fino a quando non è stata proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale o 167 del codice di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.